1. Le parti interessate, diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3, possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini della partecipazione all'udienza pubblica, può risultare anche da scrittura privata non autenticata.
2. L'ufficio dell'agenzia fiscale e dell'ente previdenziale nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio direttamente, con un proprio dipendente delegato dal dirigente dell'ufficio.
3. L'ente locale o regionale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio, in primo e secondo grado, anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio. In ogni caso, è sempre fatto salvo quanto diversamente stabilito dallo statuto dell'ente locale o regionale.
4. Qualora il relativo servizio di accertamento e riscossione di tributi locali e regionali sia affidato in concessione, legittimato a stare in giudizio è soltanto lo stesso concessionario, che subentra in tutti i diritti ed obblighi inerenti alla gestione del servizio.
5. Il difetto di rappresentanza processuale è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.