Art. 11.
(Capacità di stare in giudizio).

      1. Le parti interessate, diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3, possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini della partecipazione all'udienza pubblica, può risultare anche da scrittura privata non autenticata.
      2. L'ufficio dell'agenzia fiscale e dell'ente previdenziale nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio direttamente, con un proprio dipendente delegato dal dirigente dell'ufficio.
      3. L'ente locale o regionale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio, in primo e secondo grado, anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio. In ogni caso, è sempre fatto salvo quanto diversamente stabilito dallo statuto dell'ente locale o regionale.
      4. Qualora il relativo servizio di accertamento e riscossione di tributi locali e regionali sia affidato in concessione, legittimato a stare in giudizio è soltanto lo stesso concessionario, che subentra in tutti i diritti ed obblighi inerenti alla gestione del servizio.
      5. Il difetto di rappresentanza processuale è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.

 

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      6. Il difetto di rappresentanza processuale può formare oggetto di sanatoria in ogni stato e grado del giudizio, mediante la costituzione in giudizio del legale rappresentante che, in maniera espressa oppure tacitamente, attraverso fatti concludenti, manifesta la sua volontà di ratificare l'attività difensiva svolta dal rappresentante privo del relativo potere.